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Recupero crediti veloce: non sarà più necessario il Tribunale ma ci pensa l’avvocato. Cosa prevede il DDL 978

L’approvazione al Senato del Disegno di Legge 978 elimina il passaggio attraverso il giudice e attribuisce direttamente al legale del creditore la facoltà di notificare un atto di intimazione ad adempiere al debitore.

Questa intimazione non è un semplice sollecito di pagamento o una diffida stragiudiziale.

L’atto, infatti, decorsi quaranta giorni dalla notifica senza che il destinatario abbia presentato formale opposizione, assume automaticamente efficacia esecutiva piena.

Ambito di applicazione del nuovo strumento

Questo nuovo strumento si applicherà ai:

  • Crediti di valore non eccedente la competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.).
  • Crediti per cui esiste prova scritta ai sensi dell’articolo 634 c.p.c. (incluse fatture elettroniche).
  • Crediti per onorari professionali di avvocati, notai e altri ausiliari di giustizia (art. 633, nn. 2 e 3 c.p.c.), con obbligo di allegazione di parcella e parere dell’associazione professionale competente.

Efficacia esecutiva dell’atto dell’avvocato

Questo atto dell’avvocato, quindi, diventa equiparabile a una sentenza definitiva di condanna o a un decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, costituisce titolo sufficiente per procedere con tutte le azioni esecutive previste dalla legge, dal pignoramento presso terzi al pignoramento di beni immobili ed anche per procedere all’iscrizione di ipoteche.

Vantaggi per il recupero crediti

In tal modo il recupero del credito sarà più veloce ed efficiente, eliminandosi attese di mesi o anni, dovute alle tempistiche dei tribunali civili.

Perplessità e tutele per i consumatori

Questa novità ha sollevato forti perplessità, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori in tema di tutele di rilievo costituzionale, soprattutto in relazione al diritto di difesa e alla terzietà del giudice.

Responsabilità e obblighi dell’avvocato

Il DDL, per tal ragione, prevede meccanismi di responsabilizzazione per l’Avvocato che predisporrà l’Atto:

  1. Verifica dei presupposti (Art. 656-ter c.p.c.): L’avvocato ha l’onere, a pena di responsabilità civile e disciplinare, di verificare la puntuale sussistenza dei requisiti previsti per l’emissione dell’intimazione.
  2. Sanzioni Deontologiche (Art. 2): Gli ordini professionali dovranno adottare specifiche disposizioni deontologiche per sanzionare l’avvocato che violi tali obblighi con dolo o colpa grave.

Possibili correttivi e misure di sicurezza

Inoltre, si potrebbero apportare ulteriori correttivi, quali: “l’indicazione obbligatoria del foro competente del debitore”, l’allegazione di un “pacchetto informativo” con una guida ai possibili rimedi e riferimenti a sportelli di assistenza e infine l’introduzione di una “valvola” di sicurezza, ovvero una possibilità di opposizione tardiva per far valere, ad esempio, la presenza di clausole abusive o pratiche commerciali scorrette, con sospensione automatica dell’esecuzione. Queste misure sono pensate per trasformare un atto percepito come una minaccia in uno strumento di informazione trasparente e per riequilibrare una procedura che, altrimenti, rischia di favorire in modo sproporzionato la parte creditrice.


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