L’accordo pre-matrimoniale in passato
Negli anni passati, in Italia, non era valido un accordo pre-matrimoniale che regolamentasse in anticipo gli effetti economici di un’eventuale crisi matrimoniale in quanto ciò era ritenuto incompatibile con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento tra cui l’indisponibilità dello status coniugale e dei diritti ad esso connessi.
Il cambiamento di orientamento
Negli ultimi anni, però, con la diffusione della negoziazione assistita e il crescente ricorso a strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti familiari, l’orientamento è cambiato in quanto si è considerato che se i coniugi possono regolare tra loro gli aspetti economici della crisi matrimoniale in sede di separazione consensuale, possano farlo anche in anticipo ossia prima del matrimonio stesso.
La pronuncia della Cassazione n. 20415/2025
La recente pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Prima, n. 20415/2025 ha definitivamente riconosciuto la liceità e la vincolatività dell’accordo economico raggiunto tra i coniugi in vista di una futura separazione o divorzio, destinato ad operare in caso di crisi coniugale.
Tali accordi, se non contrari a norme imperative e all’ordine pubblico, non devono essere oggetto di intervento giudiziario. Questa autonomia ampliata, tuttavia, non è illimitata. Il sistema giuridico italiano mantiene un controllo essenziale per garantire che tali accordi non compromettano i principi fondamentali del diritto di famiglia, in particolare:
- l’indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio (art. 160 c.c.);
- la tutela della parte economicamente più debole;
- la salvaguardia degli interessi dei figli minori.
Cosa non può regolare l’accordo prematrimoniale
Il contratto prematrimoniale, inteso come strumento per anticipare la gestione delle conseguenze economiche di una futura crisi, quindi, non potrà regolamentare gli aspetti che riguardano i figli. Come già ribadito dalla giurisprudenza, le decisioni sui minori — come l’affidamento o l’assegno di mantenimento — non possono essere oggetto di pattuizioni preventive. La loro validità è sempre condizionata al rispetto dell’interesse “superiore” del minore, che è oggetto di controllo giurisdizionale anche in sede di negoziazione assistita.
Esempi di clausole nulle e valide
Quindi, un accordo prematrimoniale che preveda, ad esempio, la rinuncia all’assegno per un figlio o condizioni limitative del diritto di visita, sarebbe senz’altro nullo.
Invece, ad esempio, accordi per la restituzione di una somma di denaro o su taluni aspetti economici tra i coniugi (beni acquistati, divisione beni comuni, ecc.) sono stati considerati validi e vincolanti, ribadendo che nessuna norma impedisce ai coniugi di riconoscere un debito e subordinarne la restituzione all’evento della separazione oppure di prevedere, in quest’ultimo caso, la sorte dei beni comuni.
I limiti e le cautele da osservare
Nonostante l’apertura giurisprudenziale, l’accordo prematrimoniale rimane una soluzione da affrontare con estrema cautela in quanto la libertà contrattuale incontra limiti precisi, soprattutto quando si tratta di diritti indisponibili e di rapporti con i figli. Questo significa che la validità dell’accordo potrebbe essere contestata in sede giudiziale, con esiti non sempre prevedibili.
Il ruolo dell’avvocato esperto in diritto di famiglia
Con il supporto di un avvocato esperto, quindi, è possibile addivenire ad un accordo prematrimoniale legittimo e corretto che abbia piena efficacia giuridica, così tutelandosi chi vuole affrontare l’impegnativo passo del matrimonio.
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