DIRITTO DI FAMIGLIA

Convenzioni pre-matrimoniali – Negoziazione assistita per separazioni e divorzi, regolamentazione potestà genitoriale – Separazioni congiunte o giudiziali, divorzi giudiziali, ricorsi per regolamentazione potestà genitoriale – Amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni.

Consulenza ed assistenza legale, anche con supporto di tecnici specializzati, in:

Convenzioni pre-matrimoniali:

tutela adeguata prima di sposarti;

Negoziazione assistita per separazioni e divorzi, regolamentazione potestà genitoriale:

accordi per la cessazione del matrimonio in modo più veloce ed economico;

Separazioni congiunte o giudiziali, divorzi giudiziali, ricorsi per regolamentazione potestà genitoriale:

assistenza legale quando manca l’accordo e si deve ricorrere al Tribunale;

Amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni:

predisposizioni di ricorsi in casi di soggetti fragili ed incapaci.


APPROFONDIMENTI

Consulenza legale in diritto di famiglia, separazioni e divorzi

Presso il nostro Studio di Roma ci occupiamo di diritto di famiglia, separazioni e divorzi anche tramite negoziazione assistita e redazione di convenzioni pre-matrimoniali.

Convenzioni prematrimoniali e nuove tutele riconosciute dalla Cassazione

Quest’ultima nuova attività consulenziale viene prestata nella redazione di “convenzioni prematrimoniali”, divenute lecite grazie a una recente svolta della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20415 del agosto 2025.

Tutela delle persone fragili e dei minori

Lo Studio si occupa altresì di interdizioni, amministrazioni di sostegno, inabilitazioni, tutele, ricorsi autorizzativi per minori, accettazioni con beneficio d’inventario.

Esperienza e ruolo dell’Avv. Mariella D’Angelo

L’Avv. Mariella D’Angelo garantisce massima esperienza in materia di famiglia, persone, minori, avendo ricoperto la carica onoraria di Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, dall’anno 2002 all’anno 2008 ed essendo Amministratrice di Sostegno nominata dal Tribunale di Roma, in quanto inserita dall’anno 2021 – a seguito di selezione – nelle liste degli ADS del detto Tribunale.

Formazione continua e aggiornamento giuridico dello Studio D’Angelo

Partecipazione degli avv.ti dello studio D’Angelo al corso di perfezionamento del diritto di famiglia e dei minori, finalizzato all’approfondimento di questioni di rilevante interesse, con l’aggiornamento sui più importanti sviluppi teorici e giurisprudenziali e sulle novità legislative in materia familiare.

 

Contatta il nostro Studio per una consulenza qualificata in diritto di famiglia e per la redazione di accordi prematrimoniali, separazioni e tutele legali. Clicca qui.

L’accordo pre-matrimoniale in passato

Negli anni passati, in Italia, non era valido un accordo pre-matrimoniale che regolamentasse in anticipo gli effetti economici di un’eventuale crisi matrimoniale in quanto ciò era ritenuto incompatibile con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento tra cui l’indisponibilità dello status coniugale e dei diritti ad esso connessi.

Il cambiamento di orientamento

Negli ultimi anni, però, con la diffusione della negoziazione assistita e il crescente ricorso a strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti familiari, l’orientamento è cambiato in quanto si è considerato che se i coniugi possono regolare tra loro gli aspetti economici della crisi matrimoniale in sede di separazione consensuale, possano farlo anche in anticipo ossia prima del matrimonio stesso.

La pronuncia della Cassazione n. 20415/2025

La recente pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Prima, n. 20415/2025 ha definitivamente riconosciuto la liceità e la vincolatività dell’accordo economico raggiunto tra i coniugi in vista di una futura separazione o divorzio, destinato ad operare in caso di crisi coniugale.

Tali accordi, se non contrari a norme imperative e all’ordine pubblico, non devono essere oggetto di intervento giudiziario. Questa autonomia ampliata, tuttavia, non è illimitata. Il sistema giuridico italiano mantiene un controllo essenziale per garantire che tali accordi non compromettano i principi fondamentali del diritto di famiglia, in particolare:

  • l’indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio (art. 160 c.c.);
  • la tutela della parte economicamente più debole;
  • la salvaguardia degli interessi dei figli minori.

Cosa non può regolare l’accordo prematrimoniale

Il contratto prematrimoniale, inteso come strumento per anticipare la gestione delle conseguenze economiche di una futura crisi, quindi, non potrà regolamentare gli aspetti che riguardano i figli. Come già ribadito dalla giurisprudenza, le decisioni sui minori — come l’affidamento o l’assegno di mantenimento — non possono essere oggetto di pattuizioni preventive. La loro validità è sempre condizionata al rispetto dell’interesse “superiore” del minore, che è oggetto di controllo giurisdizionale anche in sede di negoziazione assistita.

Esempi di clausole nulle e valide

Quindi, un accordo prematrimoniale che preveda, ad esempio, la rinuncia all’assegno per un figlio o condizioni limitative del diritto di visita, sarebbe senz’altro nullo.
Invece, ad esempio, accordi per la restituzione di una somma di denaro o su taluni aspetti economici tra i coniugi (beni acquistati, divisione beni comuni, ecc.) sono stati considerati validi e vincolanti, ribadendo che nessuna norma impedisce ai coniugi di riconoscere un debito e subordinarne la restituzione all’evento della separazione oppure di prevedere, in quest’ultimo caso, la sorte dei beni comuni.

I limiti e le cautele da osservare

Nonostante l’apertura giurisprudenziale, l’accordo prematrimoniale rimane una soluzione da affrontare con estrema cautela in quanto la libertà contrattuale incontra limiti precisi, soprattutto quando si tratta di diritti indisponibili e di rapporti con i figli. Questo significa che la validità dell’accordo potrebbe essere contestata in sede giudiziale, con esiti non sempre prevedibili.

Il ruolo dell’avvocato esperto in diritto di famiglia

Con il supporto di un avvocato esperto, quindi, è possibile addivenire ad un accordo prematrimoniale legittimo e corretto che abbia piena efficacia giuridica, così tutelandosi chi vuole affrontare l’impegnativo passo del matrimonio.

 

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