Normativa precedente:

L’azione di restituzione era quella che veniva esperita dall’erede legittimario leso, una volta ottenuta la sentenza di riduzione, qualora il convenuto non avesse un patrimonio sufficientemente capiente per soddisfare le ragioni del legittimario.

In tal caso, il legittimario leso – se non fosse già decorso un ventennio dalla donazione – poteva rivolgere le sue pretese verso chiunque avesse acquistato la proprietà del bene oggetto della donazione lesiva della legittima, al fine di ottenerne appunto la restituzione.

Per tal ragione, la donazione di un qualsiasi bene mobile o immobile comprometteva fortemente una sua successiva compravendita in quanto anche le banche rifiutavano di concedere mutui con ipoteca su beni donati.

L’abolizione odierna dell’azione di restituzione delle donazioni lesive della quota di legittima, operata dall’art. 44 della Legge n. 182/2025 è finalizzata quindi ad agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni.

Normativa attuale:

Il decreto semplificazioni 2025, convertito dalla legge n. 182/2025 in vigore dal 18 dicembre 2025, introduce una modifica che rivoluziona il diritto successorio italiano: Il legittimario non può infatti più pretendere la restituzione del bene immobile se l’acquirente del bene di provenienza donativa ha trascritto l’atto di acquisto prima della domanda di riduzione.

La riforma sostituisce la tradizionale restituzione del bene donato con un diritto all’indennizzo economico a favore del legittimario, eliminando il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi.

In questo caso, il donatario deve versare una compensazione in denaro pari al valore necessario a ricostituire la quota di legittima.

Se poi il donatario è insolvente e il trasferimento all’acquirente era a titolo gratuito, la compensazione può essere richiesta all’acquirente nei limiti del vantaggio ottenuto.

DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste modifiche (articoli 561, 562 e 563 c.c.), che si applicano anche ai beni mobili registrati, si applicano alle successioni che saranno aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Inoltre, non ha rilievo la data della donazione e, quindi, l’azione di restituzione delle donazioni è impedita sia per le donazioni posteriori sia per le donazioni anteriori alla data di entrata in vigore.

L’azione di restituzione rimane esperibile per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, ma solo in determinati casi:

– se anteriormente al 18 dicembre 2025 sia già stata notificata e trascritta una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima;

– se entro il 18 giugno 2026 vengano notificati e trascritti una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ritenuta lesiva della legittima.

Abolizione dell’azione di restituzione: elusione divieto di diseredazione legittimari

Di fatto, la nuova disciplina permette di aggirare il divieto di diseredazione dei legittimari. Un genitore potrà donare il patrimonio a un figlio prescelto che, vendendo subito il bene ricevuto, impedirà all’altro figlio escluso di recuperare alcunché. La volontà del de cuius di escludere un erede, finora vietata, trova così piena attuazione.

La riforma trasforma la tutela della legittima da un diritto reale di recupero del bene a un diritto personale, sacrificando un pilastro del diritto di famiglia italiano a favore della circolazione giuridica dei beni.

Il nostro consiglio:

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Assegno dopo lo scioglimento dell’unione civile: i nuovi criteri della Cassazione

Quando un’unione civile arriva al termine, una delle questioni più delicate riguarda l’eventuale riconoscimento dell’assegno in favore di uno dei partner. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente chiarito i criteri da applicare e, con l’ordinanza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha compiuto un ulteriore passo avanti: le regole utilizzate nei giudizi di divorzio valgono anche per le unioni civili.

Questo significa che non trova più spazio il riferimento al “tenore di vita” mantenuto durante la convivenza. Ciò che conta, oggi, è un’analisi concreta della situazione economica delle parti e del ruolo svolto all’interno della coppia.

La funzione assistenziale: garantire l’indipendenza minima

La prima funzione dell’assegno è quella assistenziale, pensata per i casi in cui la persona richiedente non disponga di mezzi sufficienti per una vita autonoma e dignitosa.

La Cassazione sottolinea che non si tratta di “mantenere” il livello economico avuto durante la relazione, né di livellare le condizioni tra i partner. L’obiettivo, molto più pragmatico, è quello di assicurare un supporto minimo quando da soli non si è in grado di provvedere alle proprie esigenze di base ossia la funzione assistenziale.

La funzione compensativa: quando lo squilibrio nasce da scelte condivise

Accanto a questa, vi è la funzione compensativa, che opera su un piano completamente diverso.

Qui non si guarda alla semplice mancanza di reddito, ma al contributo fornito da un partner alla vita familiare e ai sacrifici sostenuti per consentire all’altro di progredire professionalmente o sotto il profilo reddituale.

È il caso, ad esempio, di chi ha rinunciato a opportunità di lavoro per occuparsi della casa, della gestione quotidiana o del benessere comune. Questa scelta, se condivisa e se ha inciso sull’autonomia economica, giustifica un assegno che non è solo “aiuto”, ma vero e proprio riequilibrio.

Quando le due funzioni convivono, prevale la componente compensativa, che dà vita a un assegno più strutturato, calibrato sulla storia della relazione.

Cosa occorre dimostrare in concreto

Sul piano pratico, l’orientamento della Cassazione impone un approccio molto più accurato nella fase introduttiva del giudizio. Occorrerà, infatti, andare a ricostruire l’intera evoluzione della convivenza, anche prima della formalizzazione dell’unione, per mettere in luce:

  1. eventuali rinunce lavorative;
  2. contributi rilevanti alla vita domestica;
  3. scelte comuni che hanno inciso sulla carriera di uno dei partner;
  4. apporto alla formazione del patrimonio comune.

Solo una narrazione chiara di questi elementi consentirà al giudice di individuare la funzione dell’assegno e determinarne l’importo.

Una valutazione attenta a solidarietà e responsabilità

La disciplina dell’assegno nelle unioni civili, così come interpretata dalla Cassazione, si muove tra principi di solidarietà, responsabilità personale e valorizzazione del lavoro non retribuito svolto all’interno della coppia. È un equilibrio che trova fondamento nell’art. 5, comma 6, della legge 898/1970, ora pienamente applicato anche a queste realtà familiari.

Si tratta di un’impostazione più moderna, che non guarda solo alla fotografia economica attuale, ma alla storia concreta della relazione e al ruolo che ciascun partner ha rivestito. Un approccio più equo, che riconosce anche forme di contributo spesso invisibili ma determinanti nella costruzione della vita comune.

 

 

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